
Il comportamento della pubblica amministrazione può ingenerare nel privato un errore che lo esime da responsabilità penale in caso di abuso edilizio
La vicenda ha visto coinvolto il legale rappresentante di un’associazione senza scopo di lucro che ha realizzato sul suolo comunale una tensostruttura con la collaborazione, il consenso e il finanziamento dello stesso ente pubblico proprietario del bene immobile sul quale la stessa è stata realizzata. Il giudice ha valorizzato, da una parte la condizione di non esperto del presidente della suddetta associazione, dall’altra il comportamento positivo di collaborazione dell’ente pubblico che ha ingenerato nell’agente la legittima aspettativa e convinzione in ordine alla legalità del proprio operato, assolvendolo di conseguenza dall’imputazione per reato edilizio elevata dal pubblico ministero.
Cassazione penale, sez. III, 07/02/2018, n. 10797
In tema di reati urbanistici, non ricorrono gli estremi della buona fede, idonea ad integrare la condizione soggettiva d’ignoranza inevitabile della legge penale (Corte Cost. n. 364/1988), quando l’imputato abbia eseguito un intervento edilizio in assenza del necessario permesso di costruire in conseguenza di un’erronea interpretazione di una pur chiara disposizione di legge ed omettendo di consultare il competente ufficio, formando il suo convincimento personale sull’insussistenza dell’obbligo di munirsi di apposito titolo abilitativo sulla base di un provvedimento della p.a. riguardante un diverso manufatto rispetto a quello abusivamente realizzato.