
La sottoscrizione del contratto
Con una sentenza depositata lo scorso 19 marzo 2018 la cassazione ha affrontato il tema dei requisiti che la sottoscrizione dello stipulante deve possedere per soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam.
Ai sensi dell’articolo 1350 del codice civile, va ricordato, i contratti che hanno per oggetto la proprietà dei beni immobili, i contratti che costituiscono modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’in dell’enfiteuta, i diritti che costituiscono comunione su beni immobili o che costituiscono servitù diritti di uso o abitazione su beni immobili i contratti di locazione di durata superiore a nove anni devono essere stipulati per iscritto.
La forma scritta non si riferisce unicamente al dispositivo del contratto ma richiede necessariamente anche la sua sottoscrizione ad opera dei soggetti che ne appaiono gli stipulanti. La cassazione nella sentenza oggi pubblicata sul nostro sito ha precisato che la sottoscrizione tramite una sigla non inficia la validità dell’atto.
Se la sottoscrizione è normalmente la scrittura di pugno proprio del dichiarante di nome e cognome, va precisato che ogni espressione grafica che designa in maniera certa la paternità della dichiarazione che la precede è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta. Il requisito che deve sussistere è dunque quello della attribuibilità del segno al sottoscrittore.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 6753 del 19 marzo 2018
L’illeggibilità della firma non incide sulla validità del negozio per difetto della forma scritta “ad substantiam”, ma determina la necessità di accertare l’identità dell’autore per verificarne – sulla base degli elementi ricavabili dal medesimo atto (intestazione, ufficio di provenienza, esercizio di determinate funzioni) – la legittimazione al negozio.