23 Marzo 2018

Mancato trasferimento nella prima casa e perdita dei benefici

Entro il termine di 18 mesi dall’acquisto l’acquirente che si avvalga dei benefici previsti dalla legge per l’acquisto della prima casa si deve trasferire la propria residenza. Il trasferimento è costitutivo del beneficio accordato provvisoriamente dal fisco.
La sentenza pubblicata dalla cassazione il 12 luglio 2017 precisa che il beneficio può essere mantenuto quando il trasferimento non è avvenuto a causa di forza maggiore, a cagione, insomma, di un evento imprevedibile e non addebitabile in alcun modo al contribuente.

Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, n. 17225
In tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, è consentito il mantenimento dell’agevolazione nei casi in cui il trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile non sia tempestivo per causa — sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente — di forza maggiore. Le gravi condizioni patologiche e l’avanzata età degli acquirenti comprovate al momento del rogito non costituiscono impedimenti tali da giustificare l’intempestivo trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi previsto dall’art. 1, nota 2-bis, della Tariffa, parte prima, n. 21, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 nel Comune ove è sito l’immobile acquistato e ciò perché in tale caso difetta chiaramente il presupposto della posteriorità (rispetto all’atto).Pertanto è legittimo l’avviso di liquidazione con cui sono state revocate le agevolazioni cd. “prima casa”, richieste dai contribuenti per l’acquisto della prima casa.