
Non è l’entità dei costi di ripristino a definire il vizio grave
La sentenza del 24 gennaio 2018 numero 1751 ha precisato che l’entità della spesa necessaria per l’eliminazione dei vizi non costituisce per sé stessa argomento sufficiente per escludere la riconducibilità tali vizi alla fattispecie dei vizi gravi di cui all’articolo 1669, articolo che, lo ricordiamo, garantisce il committente e in generale l’acquirente di bene immobile per 10 anni dalla data di costruzione. I gravi vizi non devono infatti necessariamente riguardare il bene principale dei suoi elementi strutturali ma è sufficiente che intacchi no in modo significativo la funzionalità e la normale utilizzabilità del bene senza che abbia rilievo il costo necessario per il ripristino.
Cassazione civile, sez. II, 24/01/2018, n. 1751
In tema di appalto, l’operatività della garanzia di cui all’art. 1669 c.c. si estende anche ai gravi difetti della costruzione che non riguardino il bene principale (come gli appartamenti costruiti), dovendo essa ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell’opera, senza che abbia rilievo in senso contrario l’esiguità della spesa occorrente per il relativo ripristino.