13 Aprile 2020

Covid-19 e Mantenimento dei benefici «prima casa»

Covid-19 e Mantenimento dei benefici «prima casa»

 

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto liquidità (art. 24 del D.L. 8.4.2020, n. 23) ha stabilito la sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio «prima casa» e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 23.12.1998, n. 448). In particolare, come ha spiegato la stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2020, n. 9/E al paragrafo 8, tali termini inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:

  il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

  il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.

È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato

 

In proposito si precisa che sono da considerare sospesi i termini entro i quali il contribuente deve tenere un comportamento attivo quale, ad esempio, l’obbligo di trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto o l’obbligo di riacquisto entro l’anno per avere il credito d’imposta. Non è invece da ritenere sospeso il decorso del periodo entro cui il contribuente deve tenere un comportamento omissivo, quale il divieto di vendita per 5 anni.

Si veda anche E. de Pizzol, in «Agevolazioni “prima casa” e obbligo di trasferimento della residenza», ne La Settimana professionale n. 20/2020 del 27 maggio 2020, Seac Editrice.

Avvocato Elisa de Pizzol