29 Giugno 2020

La consegna del bene e l’anticipato pagamento non determinano la natura definitiva della compravendita

Cassazione civile sez. II, 18/11/2019, n.29866
“Nella promessa di vendita, la consegna del bene (nella specie, immobile) e l'anticipato
pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice
della natura definitiva della compravendita, atteso che – quale che ne sia la giustificazione
causale (clausola atipica introduttiva di un'obbligazione aggiuntiva o collegamento
negoziale) – è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale”.
Fonte: estratto motivazione sentenza
La conclusione della Cassazione è coerente ai principi giurisprudenziali elaborati rispetto
alla categoria del contratto preliminare con effetti anticipati.
Nel contratto preliminare di vendita immobiliare, la consegna del bene ed il pagamento
anticipato del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice
della natura definitiva della compravendita, atteso che – quale che ne sia la giustificazione
causale – è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale (cfr. Cass.
4863/2010).

Avvocato Stefano Fedel