17 Luglio 2020

Superbonus 110%: ok anche alle detrazioni per l’Ecobonus nella demolizione-ricostruzione di un edificio

Superbonus 110%: ok anche alle detrazioni per l’Ecobonus nella demolizione-ricostruzione di un edificio

Con la conversione in Legge del Decreto Rilancio (D.L.  19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. con L. 17 luglio 2020, n. 77) è ora possibile – in aggiunta a quanto già previsto per gli interventi antisismici – demolire e ricostruire un edificio usufruendo della detrazione del 110% anche sui lavori di riqualificazione energetica (realizzazione del cappotto termico, installazione dell’impianto di riscaldamento o raffrescamento e interventi di efficienza connessi). Inoltre c’è una recentissima novità nella demolizione e ricostruzione di un edificio (che rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia): dal 17 luglio è possibile anche modificare la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e possono essere inserite tutte le innovazioni necessarie per l’adeguamento antisismico, per l’accessibilità e per l’installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico. Si tratta della modifica dell’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 6.6.2011, n. 380) ad opera dell’art. 10 del decreto semplificazioni (D.L. 16.7.2020, n. 76).

Art. 3, co. 1, lett. d) del D.P.R. 6.6.2011, n. 380 PRE MODIFICHE ex art. 10 del D.L. 16.7.2020, N. 76

 

Art. 3, co. 1, lett. d) del D.P.R. 6.6.2011, n. 380 POST MODIFICHE EX ART. 10 DEL D.L. 16.7.2020, N. 76
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

 

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

 

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

 

Avvocato Elisa de Pizzol