3 Maggio 2024

Debiti comuni e difetto di legittimazione autonoma del singolo condomino

Cassazione civile, Sez. II, Sentenza 15 marzo 2024, n. 7053 è intervenuta sul tema se il singolo condomino abbia titolo per agire giudizialmente in via autonoma contro un terzo in relazione ad un rapporto contrattuale stipulato dal condominio e in modo difforme da quanto deciso dal condominio.

In particolare il condomino aveva opposto un decreto ingiuntivo contro il quale il condominio non si era opposto.

La soluzione della cassazione è stata negativa, rispettando il criterio secondo il quale il condomino ha titolo per agire separatamente dal condominio e anche in difformità a quello che decide il condominio in materia di tutela dei diritti sui beni comuni; non ha invece titolo per agire separatamente in ordine ai diritti di debito o credito del condominio che sono sottoposti alla competenza gestoria dell’assemblea.

In ordine al diverso principio che vige in materia di tutela dei beni comuni si veda:

Cassazione civile , sez. un. , 18/04/2019 , n. 10934

Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota, sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell’analoga difesa già svolta dallo stesso.

Avvocato Carlo Callin Tambosi