Accordo di Mediazione – D.lgs 28/2010 : quando e’ impugnabile
Commento alla a sentenza del Tribunale di Palermo, n. 658 dell’11 febbraio 2025
Abstract
La sentenza in commento, emessa dal Tribunale di Palermo, si inserisce nel solco giurisprudenziale volto a rafforzare la stabilità e l’efficacia dell’accordo raggiunto in sede di mediazione civile e commerciale. Il giudice, rigettando un’opposizione all’esecuzione fondata su un accordo di mediazione, afferma con chiarezza la natura di titolo esecutivo autonomo dell’accordo stesso, limitando la possibilità per le parti di rimettere in discussione, in sede esecutiva, la validità o la natura del rapporto giuridico originario che ha dato luogo alla controversia. La pronuncia ribadisce che le contestazioni relative a presunti vizi del contratto sottostante (nella specie, la natura abusiva dell’immobile oggetto di un contratto di affitto di ramo d’azienda) non sono idonee a inficiare la validità dell’accordo transattivo raggiunto in mediazione, a meno che non ricorrano le specifiche ipotesi di nullità previste dall’art. 1972 c.c., escluse nel caso di specie. La decisione consolida, pertanto, il ruolo della mediazione come strumento di definizione definitiva delle liti, garantendo la certezza dei rapporti giuridici cristallizzati nell’accordo conciliativo.
1. Il caso di specie
La controversia trae origine da un’opposizione all’esecuzione (nello specifico, un’esecuzione presso terzi) promossa da una società creditrice sulla base di un accordo di mediazione, avente efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28/2010. La parte opponente contestava il diritto della creditrice a procedere esecutivamente, deducendo la nullità o l’annullabilità dell’accordo di mediazione in quanto derivante da un contratto di affitto di ramo d’azienda a sua volta viziato.
In particolare, l’opponente sosteneva (per quanto qui di interesse):
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La nullità del contratto sottostante, e di conseguenza dell’accordo di mediazione ai sensi dell’art. 1972 c.c., a causa della natura abusiva dell’immobile concesso in affitto.
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La necessità di riqualificare il contratto originario da affitto di ramo d’azienda a locazione commerciale, con conseguenti ricadute sull’assetto degli interessi definito in mediazione.
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 658 dell’11 febbraio 2025, ha rigettato integralmente l’opposizione, confermando la piena legittimità della procedura esecutiva intrapresa sulla base dell’accordo di mediazione.
2. La stabilità dell’accordo di mediazione e la sua autonomia rispetto al rapporto sottostante
Il fulcro della decisione risiede nel riconoscimento dell’accordo di mediazione come un valido ed autonomo titolo esecutivo, non facilmente scalfibile da contestazioni tardive relative al rapporto originario.in quanto tale accordo assume una propria autonoma valenza giuridica, chiudendo la controversia pregressa (effetto novativo o, quantomeno, preclusivo).
Il giudice chiarisce che, in sede di opposizione all’esecuzione, le contestazioni ammissibili sono quelle che attengono alla validità del titolo esecutivo stesso o a fatti estintivi o impeditivi del diritto di procedere ad esecuzione forzata successivi alla sua formazione. Le censure volte a riaprire il merito della controversia già definita con l’accordo sono, di regola, inammissibili.
3. L’infondatezza della presunta nullità per abusività dell’immobile
Il Tribunale smonta la tesi principale dell’opponente, secondo cui la natura abusiva dell’immobile renderebbe nullo il contratto di affitto e, di conseguenza, l’accordo di mediazione ai sensi dell’art. 1972 c.c. (transazione su titolo nullo). Il giudice, richiamando la giurisprudenza di legittimità, chiarisce che la legge non sancisce la nullità di un contratto di locazione o di affitto avente ad oggetto un immobile abusivo. Tale sanzione è prevista per gli atti di trasferimento di diritti reali, ma non per i contratti con meri effetti obbligatori come l’affitto.
Pertanto, essendo il contratto sottostante valido, viene meno il presupposto per l’applicazione dell’art. 1972 c.c. Pertanto, un contratto di affitto che riguarda un immobile abusivo resta valido, anche in presenza di abusi edilizi e ne consegue la validità dell’accordo di mediazione che muova da tale contratto, non ricorrendo le ipotesi di cui all’art. 1972 c.c.
Infine, riguardo alla richiesta di riqualificazione del contratto, il Tribunale evidenzia come le parti avessero inserito nel contratto originario un vero e proprio negozio di accertamento, con cui avevano consapevolmente qualificato il rapporto come affitto di ramo d’azienda, rinunciando a future contestazioni. Tale clausola, secondo il giudice, ha un effetto preclusivo che impedisce di rimettere in discussione la natura del contratto, a maggior ragione dopo che la stessa qualificazione era stata confermata nell’accordo di mediazione.
3. Conclusioni
L’articolo 12 del D.Lgs. 28/2010 attribuisce all’accordo di mediazione, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, l’efficacia di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
La sentenza del Tribunale di Palermo n. 658/2025 si apprezza per la sua coerenza con la ratio del D.Lgs. 28/2010, che mira a promuovere la mediazione non come un mero adempimento formale, ma come un efficace strumento di risoluzione alternativa delle controversie. L’efficacia di tale strumento dipende in larga misura dalla stabilità degli accordi che ne scaturiscono. Se fosse consentito alle parti di rimettere in discussione l’accordo in sede esecutiva, riaprendo il merito della lite originaria, l’intero impianto della mediazione verrebbe depotenziato. La decisione in commento stabilisce un confine netto tra le contestazioni ammissibili in sede di opposizione all’esecuzione (vizi propri del titolo) e quelle inammissibili (riesame del merito della controversia transatta).
In questo modo, si garantisce che l’accordo di mediazione sia un punto di arrivo definitivo e non una mera tappa interlocutoria del conflitto.
Avv. Monica Morelli – Foro di Bologna
