19 Novembre 2025

Errore progettuale e responsabilità dell’appaltatore

Nel contratto d’appalto l’obbligazione assunta dall’appaltatore non si esaurisce nella mera prestazione di attività lavorativa, ma ha come oggetto il conseguimento di un risultato conforme allo scopo perseguito dal committente. Ciò comporta che l’appaltatore debba garantire non solo l’esecuzione materiale dell’opera, ma anche la sua realizzazione “a regola d’arte”, secondo le norme tecniche e l’esperienza professionale proprie del settore.
Assumendo un’obbligazione di risultato, l’appaltatore risponde, pertanto, del buon funzionamento dell’opera e della sua conformità agli standard tecnici, persino nell’ipotesi in cui si sia diligentemente attenuto al progetto fornito dal committente. Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che l’appaltatore resta garante della corretta esecuzione dell’opera anche quando operi sulla base di un progetto altrui (cfr. tra le molte Cassazione 15 gennaio 2025, n. 969). L’art. 1176, comma 2, c.c. impone all’appaltatore una diligenza qualificata, commisurata alla natura professionale dell’attività esercitata.
Tale diligenza implica l’obbligo, per l’appaltatore, di verificare, nei limiti delle sue competenze tecniche, la congruità e la correttezza del progetto o delle istruzioni impartite dal committente. La giurisprudenza ha chiarito che tale controllo non deve essere meramente formale, ma deve avvenire secondo “i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro” oggetto di affidamento (cfr. Cassazione 18 aprile 2025 n. 10231).
Ne deriva che, qualora l’opera risulti conforme al progetto ma presenti comunque vizi o difformità, l’appaltatore rimane responsabile nei confronti del committente in via contrattuale, essendo tenuto a garantire l’idoneità e la corretta realizzazione dell’opera indipendentemente dall’origine progettuale dei difetti.

La giurisprudenza ha, peraltro, escluso la responsabilità dell’appaltatore qualora:

  • egli dimostri di avere segnalato gli errori progettuali al committente, manifestando il proprio dissenso all’esecuzione dei lavori secondo le indicazioni progettuali ricevute, ma di essere stato indotto ad eseguirli, senza alcun margine di autonomia, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest’ultimo (cfr. tra le molte Cassazione 4 settembre 2025 n. 24567);
  • le istruzioni impartite dal committente non siano palesemente errate e/o consistano in un difetto di progettazione che esula dalle competenze e cognizioni tecniche dell’appaltatore (cfr. Cassazione Civile 8 agosto 2025 n. 22918);
  • le carenze progettuali non siano riconoscibili con l’ausilio di strumenti, conoscenze e procedure “normali” avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell’attività esercitata (cfr. Cassazione 12 giugno 2018 n. 15321; Cassazione 32 maggio 2006 n. 12995);
  • vi sia una clausola contrattuale che gli preclude di criticare il progetto e lo esoneri, di conseguenza, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dai difetti del medesimo (Cassazione 30 gennaio 1976 n. 308).

E’ possibile, in definitiva, affermare che il regime di responsabilità dell’appaltatore, in presenza di errori progettuali, si fonda su un equilibrio tra l’obbligazione di risultato che lo vincola alla corretta esecuzione dell’opera e il limite rappresentato dall’area delle competenze tecniche da lui esigibili.

Avv. Maurizio Donini