Le modifiche all’azione di restituzione introdotte dal “DDL semplificazioni”
Premessa
Il nuovo art. 44 della legge n. 182 del 02 dicembre 2025, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (c.d. DDL semplificazioni), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 281 del 03 dicembre 2025, fra le altre misure previste, modifica sostanzialmente la disciplina dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti di beni immobili oggetto di donazione.
La finalità della norma è quella di agevolare la circolazione di beni e diritti di provenienza donativa, garantendo certezza all’acquisto dei terzi e facilitando l’accesso al credito con garanzia ipotecaria su beni provenienti da donazione.
La norma è intervenuta anche sulla disciplina della circolazione dei beni provenienti da successione mortis causa
L’azione di restituzione contro l’erede o il legatario e i loro aventi causa
La disciplina della circolazione di beni provenienti da successione non ha subito sostanziali modifiche. L’art. 561 c.c. è rimasto invariato anche dopo la riforma, nella parte in cui disciplina l’azione di restituzione esercitata dal legittimario. Rimane, infatti, opponibile ai terzi l’azione esperita dal legittimario per ottenere la riduzione di una disposizione testamentaria, a titolo di erede o di legato, lesiva della quota di legittima:
Stabilisce l’art. 561, comma 1, primo periodo, novellato «Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652».
Tuttavia la novella ha modificato in maniera sostanziale l’art. 2652, comma 1, n. 8, c.c. «Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:
[…] 8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”
La nuova disciplina agevola, quindi, anche la circolazione degli immobili provenienti da successione mortis causa, riducendo il termine di opponibilità dell’azione di riduzione nei confronti degli acquirenti di diritti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario da dieci a tre anni dall’apertura della successione.
Trascorsi i tre anni opererà il principio di priorità della trascrizione della domanda di riduzione o dell’acquisto del terzo avente causa; il terzo avente causa a titolo oneroso dall’erede o dal legatario farà salvo il proprio acquisto se lo stesso sarà stato trascritto prima della trascrizione della domanda di riduzione.
L’azione di restituzione contro il donatario e la sorte di pesi e ipoteche
La principale novità della nuova normativa riguarda l’azione di restituzione del legittimario contro il donatario: il legittimario vittorioso in riduzione otterrà dal donatario la restituzione del bene donato ma gravato dai pesi e dalle ipoteche nel frattempo costituiti.
Stabilisce infatti l’art. 561 c.c. novellato che “i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata…”.
La norma conferma il principio secondo cui il legittimario ha diritto ad un valore, calcolato sull’asse ereditario con il procedimento di cui all’art. 556 c.c.; gli eventuali pesi e/o ipoteche costituiti dal donatario saranno oggi opponibili anche al legittimario ed andranno a ridurre il valore del bene a lui restituito dal donatario.
Il valore della quota di legittima sarà assicurato in parte dal valore dell’immobile restituito e, per la differenza, dal “conguaglio in denaro” che dovrà essere corrisposto dal donatario.
L’azione di restituzione non opera contro gli aventi causa dal donatario
La nuova disciplina, inoltre, esclude la possibilità di esperire l’azione di restituzione nei confronti degli acquirenti del bene donato.
Stabilisce il nuovo art. 563 c.c. “La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero uno del primo comma dell’art. 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata».
Il legittimario costretto ad agire in riduzione per ottenere la quota di legittima a lui spettante non potrà più fare affidamento sul valore dell’immobile donato, ma solo ed esclusivamente sul patrimonio del donatario, che dovrà “compensare in denaro”, il valore necessario ad integrare la quota di legittima.
L’azione di riduzione non pregiudicherà più, quindi, l’eventuale acquisto di un immobile di provenienza donativa, che rimarrà stabile ed efficacie.
Ove però l’acquisto del terzo dal donatario sia a titolo gratuito, l’acquirente sarà obbligato, in caso di insolvenza del donatario, a compensare in denaro il legittimario, per integrare la sua quota di legittima, nei limiti del vantaggio da lui conseguito.
La nuova disciplina di salvaguardia dell’acquisto del terzo avente causa dal donatario fa salvo il disposto dell’art. 2652, comma 1, n. 1, c.c., con la conseguenza che l’azione di riduzione sarà opponibile a coloro che acquistano diritti dal donatario con atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione.
La nuova norma garantisce maggior certezza ai traffici giuridici, agevolando gli acquisti di immobili di provenienza donativa, ma sfornisce di tutela eventuali legittimari pretermessi, rendendo più probabile il rischio di insolvenza del donatario soggetto a riduzione.
Nei casi in cui il donatario debba “compensare in denaro” il legittimario e risulti in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non verrà recuperato dal donatario verrà detratto dalla massa ereditaria, ma resteranno impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
La disciplina transitoria
In virtù del dettato normativo la nuova disciplina si applica “alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge”, mentre la disciplina precedente continua ad applicarsi alle successioni aperte in data anteriore.
Per le successioni aperte in data anteriore all’entrata in vigore potrà essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari nei seguenti casi:
- se è stata notificata e trascritta domanda di riduzione, prima della data di entrata in vigore della nuova normativa;
- se viene notificata e trascritta domanda di riduzione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa;
- se viene notificato e trascritto nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa.
In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa, la nuova disciplina dell’azione di riduzione si applicherà anche “alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore”.
Avvocato Matteo Schippa – Foro di Perugia
