
Opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione della delibera
Cassazione Civile, Sezioni seconda, Ordinanza, 27 febbraio 2024 n. 5139 è intervenuta sul tema dell’impugnazione della delibera in opposizione al decreto ingiuntivo, tema sul quale erano già intervenute le sezioni unite con la sentenza 9839/21.
Nel caso di specie la cassazione ha ritenuto la deduzione di nullità della delibera svolta dall’opponente al decreto ingiuntivo da respingere in quanto la ripartizione in concreto deve essere impugnata nel termine di decadenza e, nel caso di specie, tale impugnazione non era stata fatta tempestivamente
Ecco il passaggio della sentenza del 27 febbraio 2024: “Sono pure da accogliere il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale del Condominio (omissis), alla stregua dei principi enunciati con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021 emessa dalle Sezioni unite di questa Corte. L’allegazione difensiva della condomina (omissis) s.r.l. in sede di opposizione contro il decreto ingiuntivo intimatole dal Condominio (omissis) era fondata sul contrasto tra la delibera assembleare del 26 settembre 2011 e la convenzione di esonero dalla ripartizione delle spese sottoscritta da tutti i condomini nei loro rogiti di acquisto. La citata sentenza n. 9839 del 2021 ha, tuttavia, chiarito che sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c. Ciò che dunque la (omissis) s.r.l. prospettava era un vizio di annullabilità, e non di nullità, della deliberazione assembleare del 26 settembre 2011, su cui era fondato il decreto ingiuntivo.”
Avvvocato Carlo Callin Tambosi