L’irrevocabilità della denuntiatio
La prelazione agraria permette al proprietario confinante o all’affittuario di essere preferiti nell’acquisto di un fondo agricolo a parità di condizioni. L’istituto mira a favorire l’accorpamento dei fondi agricoli per migliorare la coltivazione e la redditività. L’art. 8 della legge 590/65 richiede che il venditore notifichi con lettera raccomandata la proposta di vendita (denuntiatio) al coltivatore, che ha 30 giorni per esercitare il suo diritto.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12883 del 22 giugno 2016, ha chiarito l’irrevocabilità della denuntiatio entro il termine di 30 giorni. Nel caso esaminato, il proprietario aveva revocato la proposta prima di ricevere l’accettazione dell’avente diritto, che però aveva già inviato la propria accettazione entro i 30 giorni. La Corte ha stabilito che l’invio dell’accettazione prima della scadenza non influisce sulla revocabilità della proposta, ma il venditore non può revocarla prima che siano trascorsi i 30 giorni, poiché ciò lederebbe il diritto del prelazionario.
Sul piano sostanziale, il diritto di proprietà consente al titolare di disporre del bene, ma non può influire negativamente sul diritto di prelazione. La revoca della proposta prima della scadenza dei 30 giorni priverebbe l’avente diritto della possibilità di valutare correttamente l’offerta. La Cassazione ha chiarito che il proprietario resta vincolato in attesa della decisione del prelazionario durante tutto il termine.
La proposta del venditore è considerata una proposta irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile, applicabile a tutti i contratti. Quindi, una proposta di vendita fatta secondo i requisiti della legge 590/65 non può essere revocata prima del termine di 30 giorni.
Avvocato Andrea Callegari