21 Novembre 2025

Differenze tra “Esperto stimatore” e “Consulente tecnico d’ufficio” nella espropriazione forzata

Nell’esecuzione immobiliare, l’esperto stimatore, nominato ai sensi degli artt. 568 e 569 c.p.c., è solo parzialmente assimilabile, quanto a natura dell’incarico, disciplina, responsabilità e compensi, al consulente tecnico d’ufficio nominato ai sensi degli artt. 61 ss. c.p.c..

In una recente decisione la Corte di Cassazione, relatore dott. Giovanni Fanticini, ha deciso che fosse opportuno risolvere “la questione (…) riguardante la figura dell’esperto stimatore nell’esecuzione immobiliare e la sua distinzione rispetto ad altri ausiliari (segnatamente, il consulente tecnico d’ufficio)” (così in motivazione Cass. civ. sez. III, 25/07/2025, n.21444).

Si è, infatti, molto discusso in giurisprudenza se l’esperto stimatore appartenga alla categoria degli “altri ausiliari del giudice” come stabilisce l’art. 68 c.p.c. (in questo senso v. Cass civ. 04/04/2001 n. 4919, Cass. civ. 29/01/2019 n. 1669) oppure se, invece, sia completamente assimilabile alla figura del consulente tecnico d’ufficio (in questo senso v. Cass. civ. 02/02/2010 n. 2359; Cass. civ. 18/09/2015, n. 18313).

La decisione in esame evidenzia che l’esperto stimatore assume un incarico di carattere pubblicistico (come rileva anche la Corte Costituzionale con la sentenza del 17 aprile 2019, n. 90) del tutto analogo a quello del consulente tecnico d’ufficio (c.d. CTU) ma questa particolare natura non contribuisce alla assimilazione piena delle due figure.

Il compito del CTU nel processo, infatti, è “quello di contribuire alla formazione del sapere (di natura tecnica) che costituisce la base (di norma, del giudizio di fatto) per le successive valutazioni giuridiche delle parti e del giudice e, per tale ragione, anche il procedimento di svolgimento delle operazioni peritali non può sottrarsi alla regola del contraddittorio” (così in motivazione Cass. civ. sez. III, 25/07/2025, n.21444).

Il CTU, quindi, è un soggetto che si affianca al Giudice ed in quanto fornito di specifiche conoscenze tecniche o scientifiche diverse da quelle giuridiche, ne integra le conoscenze quando per la soluzione della controversia, che il Giudice è chiamato a decidere, queste risultano necessarie o anche solo opportune (in questo senso v. Corte Costituzionale, sentenza n. 121/1999).

Il compito dell’esperto stimatore, invece, non è quello di contribuire alla “formazione di un sapere, né (…) risolvere una controversia tra le parti” (in questo senso v. anche Cass. Sez. 3, 19/04/2000, n. 5073): la stima che predispone l’esperto “non si inserisce nella «risoluzione di un contenzioso o di un contrasto» tra creditore ed esecutato” (così ancora Cass. civ. sez. III, 25/07/2025, n.21444), ma si sostanzia, principalmente, nella raccolta di informazioni, come espressamente indicato anche dall’art. 173bis Disp att. c.p.c. (come ad esempio la descrizione, verifica ed esistenza di diritti di terzi, la verifica dei titoli edilizi, ecc.) volte a conoscere e illustrare lo stato del bene pignorato, “sia in vista dell’adozione di provvedimenti del giudice dell’esecuzione, sia per la migliore allocazione del cespite sul mercato” (così Cass. civ. sez. III, 25/07/2025, n.21444).

L’esperto stimatore è incaricato, quindi, di procurare e illustrare gli elementi necessari per l’adozione da parte del Giudice di successivi e diversi provvedimenti necessari alla prosecuzione del processo espropriativo, caratterizzato da un contraddittorio “qualitativamente attenuato” (v. in questo senso anche Cass. civ. sez. III, 09/01/2024, n. 903), che può svolgersi solo in un momento successivo al termine delle operazioni peritali, vale a dire con le osservazioni alla relazione ex artt. 173bis, commi 3 e 4, Disp att. c.p.c.

Non si applicano, di conseguenza, alla figura dell’esperto stimatore, l’art. 22 Disp att. c.p.c. relativo all’obbligo di scelta, per la nomina del consulente, solo tra soggetti iscritti negli appositi albi tenuti in Tribunale; l’art. 23 Disp. att. c.p.c. nella parte in cui prevede il limite di incarichi da conferire ad un unico consulente; l’art. 201 c.p.c. relativo alla possibilità di nomina di consulenti tecnici di parte; l’art. 63 c.p.c. relativo all’obbligo del C.T.U. di prestare il suo ufficio; gli istituti dell’astensione e della ricusazione di cui all’art. 192 c.p.c.; l’art. 64 c.p.c. che prescrive l’applicazione di una ammenda nei casi di dolo o colpa grave nello svolgimento dell’incarico; come pure gli artt. 194 e 195 c.p.c. relativi alle attività del consulente ed alle modalità di predisposizione dell’elaborato (obbligo di bozza e termini) e gli artt. 90 e 91 Disp. att. c.p.c. relativi alle indagini del consulente e alle comunicazioni ai consulenti di parte.

Viene, infine, evidenziato, comunque, che un aspetto nell’ambito del quale le due figure sono assimilate attiene “all’«obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all’ufficio», come statuito da Cass. Sez. 3, 18/09/2015, n. 18313” (così Cass. civ. sez. III, 25/07/2025, n.21444).

La Corte, quindi, in conclusione, ha assunto il seguente principio di diritto:

All’esperto stimatore, ausiliario necessario del giudice dell’esecuzione nominato ex artt. 568 e 569 c.p.c., è affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere più proficua la vendita forzata e non è prescritto che le relative operazioni si svolgano in contraddittorio con le parti del processo esecutivo, sicché queste non hanno diritto alla comunicazione di giorno, ora e luogo di inizio delle attività oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte.” (così Cass. civ. sez. III, 25/07/2025, n.21444).

Per approfondimenti si vedano:

CASTORO P., Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2013, 579 ss; FABBI A., Commento all’art. 61 c.p.c. in CONSOLO C. diretto da, Codice di procedura civile Commentario, Milano, Tomo I, 2018, 745 ss; IANNICELLI L., MANCUSO C., MUSIO A., La vendita immobiliare forzata, Milano, 2020, 23 ss, 244 ss; METAFORA R. Commento all’art. 568 c.p.c. in CONSOLO C. diretto da, Codice di procedura civile Commentario, Milano, Tomo III, 2018, 1106 ss; SOLDI A.M., Manuale dell’esecuzione forzata, Milano, 2024, 1663 ss; TOSI E., CANAVACCIUOLO L, L’esperto stimatore e la relazione di stima nell’espropriazione forzata immobiliare, in CARDINO A., ROMEO S., a cura di, Processo di esecuzione. Profili sostanziali e processuali, Milano, 2018, 415 ss.

Avv. Sandro Brentari