L’abuso del diritto in materia di locazione
La vicenda processuale e le decisioni di merito
Nel 2021 il Tribunale di Trento, accertato l’inadempimento del conduttore per il mancato pagamento dei canoni di locazione maturati nel periodo compreso tra febbraio 2015 e marzo 2020, rigettava l’eccezione di compensazione di quest’ultimo fondata su un preteso controcredito relativo a forniture di materiale lapideo e lo condannava al pagamento in favore della società locatrice della somma complessiva di oltre euro 125.000, corrispondente all’intero debito maturato. Il giudice di seconde cure, adito dal conduttore soccombente, ha confermato la decisione di primo grado, rilevando come la protratta inerzia della locatrice, sebbene non usuale, risultasse giustificata dalla pendenza di un pignoramento immobiliare e dalle condizioni di salute di uno dei soci.
Il ricorso per cassazione e la dedotta configurabilità dell’abuso del diritto
Avverso tale pronuncia il locatore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi di correttezza e buona fede che si sarebbero concretizzati in un abuso del diritto, sul presupposto che la locatrice avesse richiesto il pagamento di ben 52 canoni senza aver mai avanzato precedenti pretese. A sostegno della censura, il ricorrente richiamava un precedente, seppur isolato, della Suprema Corte (Cass. Civ., 14 giugno 2021, n. 16743), reso in materia di locazione ad uso abitativo, secondo il quale integra abuso del diritto la condotta del locatore che, dopo una prolungata e ingiustificata inerzia idonea a generare nel conduttore un affidamento qualificato nella remissione del debito per facta concludentia, formuli un’improvvisa richiesta di integrale pagamento dei canoni arretrati.
La risposta della Corte di cassazione: buona fede, affidamento e limiti dell’inerzia
La Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo non pertinente il precedente invocato, sia in ragione della diversa natura del rapporto (locazione abitativa rispetto a locazione commerciale), sia perché l’abuso del diritto presuppone che l’inerzia del titolare del credito sia tale da ingenerare nella controparte un ragionevole e apprezzabile affidamento circa la rinuncia al diritto. Tale presupposto è stato escluso nel caso concreto, poiché la persistente efficacia del pignoramento immobiliare sino al febbraio 2021, limitando la legittimazione ad agire della proprietaria, non poteva legittimamente fondare nel conduttore alcuna aspettativa di remissione del debito per i canoni scaduti.
Profili sistematici e conclusioni: il rifiuto della Verwirkung nell’ordinamento italiano
La Suprema Corte ha inoltre svolto considerazioni di carattere generale, evidenziando come l’orientamento richiamato dal ricorrente rischi di introdurre surrettiziamente nell’ordinamento italiano l’istituto della Verwirkung di matrice tedesca, fondato sulla consumazione del diritto per effetto della sua prolungata inattività, istituto estraneo al nostro sistema civilistico. Pur riconoscendo che in settori specifici, quali il diritto del lavoro, siano stati talora ravvisati effetti analoghi, la Corte ha ribadito che la mera inerzia o il semplice ritardo nell’esercizio del diritto non sono sufficienti a integrare una rinuncia tacita, potendo assumere rilievo unicamente ai fini della prescrizione. Ne consegue che il solo ritardo nell’azione, anche se imputabile al creditore e tale da ingenerare nel debitore l’aspettativa di un mancato esercizio del diritto, non giustifica il diniego di tutela giurisdizionale, salvo che risulti espressione di una inequivoca volontà abdicativa o di una modifica del regolamento contrattuale.
Avv. Stefano Fedel
