29 Giugno 2020

La forma del negozio fiduciario

Cassazione civile sez. un., 06/03/2020, n.6459

Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario

Fonte: massima ufficiale

In tema di patto fiduciario, qualora l’impegno al ritrasferimento ad opera del fiduciario abbia ad oggetto un bene immobile, l’orientamento maggioritario condiziona la validità del patto fiduciario al rispetto della forma scritta ad substantiam (Cass., Sez. II, 18 ottobre 1988, n. 5663; Cass., Sez. II, 29 maggio 1993, n. 6024; Cass., Sez. II, 19 luglio 2000, n. 9489; Cass., Sez. II, 7 aprile 2011, n. 8001; Cass., Sez. I, 26 maggio 2014, n. 11757; Cass., Sez. II, 25 maggio 2017, n. 13216; Cass., Sez. I, 17 settembre 2019, n. 23093).

Un indirizzo minoritario, (Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633), invece, reputa superflua ai fini della validità dell’accordo fiduciario, l’adozione della forma scritta.

Le Sezioni Unite, dirimendo il contrasto, hanno accolto quest’ultimo indirizzo, precisando che in ipotesi di mancata formalizzazione scritta dell’accordo fiduciario concluso soltanto verbalmente, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio, si potrà porre un problema di prova, ma non di validità del pactum.

Avvocato Stefano Fedel