Superbonus 110%: ok anche alle detrazioni per l’Ecobonus nella demolizione-ricostruzione di un edificio
Superbonus 110%: ok anche alle detrazioni per l’Ecobonus nella demolizione-ricostruzione di un edificio
Con la conversione in Legge del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. con L. 17 luglio 2020, n. 77) è ora possibile – in aggiunta a quanto già previsto per gli interventi antisismici – demolire e ricostruire un edificio usufruendo della detrazione del 110% anche sui lavori di riqualificazione energetica (realizzazione del cappotto termico, installazione dell’impianto di riscaldamento o raffrescamento e interventi di efficienza connessi). Inoltre c’è una recentissima novità nella demolizione e ricostruzione di un edificio (che rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia): dal 17 luglio è possibile anche modificare la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e possono essere inserite tutte le innovazioni necessarie per l’adeguamento antisismico, per l’accessibilità e per l’installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico. Si tratta della modifica dell’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 6.6.2011, n. 380) ad opera dell’art. 10 del decreto semplificazioni (D.L. 16.7.2020, n. 76).
| Art. 3, co. 1, lett. d) del D.P.R. 6.6.2011, n. 380 PRE MODIFICHE ex art. 10 del D.L. 16.7.2020, N. 76
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Art. 3, co. 1, lett. d) del D.P.R. 6.6.2011, n. 380 POST MODIFICHE EX ART. 10 DEL D.L. 16.7.2020, N. 76 |
| d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente; |
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. |
Avvocato Elisa de Pizzol
