La PA che non partecipa alla mediazione: attenzione alla responsabilità contabile
Pubblicazione sul portale CFNEWS.IT dell’avv. Manuela Zanussi, avvocato del foro di Pordenone e responsabile dell’Organismo Di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone
La mancata partecipazione, così come la scelta di sottoscrivere (o meno) un accordo di conciliazione di una procedura di mediazione, devono essere ben ponderate dalle Pubbliche Amministrazioni.
E ciò secondo una norma già in vigore dal 1.3.2023, atteso che l’art. 41 comma 1 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che prevedeva originariamente l’entrata in vigore al 30.6.23, è stato modificato della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio) che ne ha anticipato la data.
Sono due le norme introdotte ex novo dalla c.d. Riforma Cartabia nel corpus del D. Lgs. 28/2010: l’art. 11 bis e l’art. 12 bis.
Esse plasmano una severa responsabilità contabile per i funzionari delle PA che, senza giustificato motivo, non partecipino o non stipulino accordi nella procedura di mediazione.
La novella ribalta infatti il precedente principio per cui i pubblici dipendenti e gli amministratori venivano frenati dalla c.d. “paura della firma” e conseguentemente quello per cui le PA accedevano alle procedure di mediazione raramente e con estrema cautela (vedasi il dictum della Circolare n. 9 del 10/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica) per il timore, da parte dei pubblici dipendenti ed amministratori, di dover eventualmente rispondere di danno erariale a causa di comportamenti colposi nella sottoscrizione di accordi di conciliazione,
Il fine espresso dalla Riforma -fil rouge della stessa- è quello di incentivare la definizione delle controversie mediante accesso alla giustizia complementare, in primis la mediazione.
Il nuovo art. 11 bis prevede che: “ai rappresentanti delle PA che sottoscrivono un accordo di conciliazione, si applica l’art. 1, comma 1.01 bis della legge n. 20/1994”, che così dispone: “In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche […], la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.”
Il nuovo art. 12-bis prevede inoltre le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione:
1. dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;
2. quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità il giudice condanna la parte costituita, che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
3. se richiesto, il giudice può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore, nel massimo, alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.Oltre a quanto sopra, che vale sia per le parti private che per la PA, nei casi in cui la PA sia parte del processo “il Giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche […] al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente”. Tale norma determina che oggi (e già dal 1.3.2023) la PA dovrà attentamente valutare la scelta di non partecipare ai primi incontri di mediazione, ovvero di non sottoscrivere accordi conciliativi in mediazione.
Pare dunque opportuno suggerire ai funzionari delle PA che debbano attivare o siano chiamati a partecipare a una procedura di mediazione che sarebbe utile, ad esempio:
- far precedere la partecipazione al primo incontro di mediazione dal rilascio di un parere tecnico che possa aiutare i medesimi a comprendere i limiti entro cui negoziare;
- accettare o proporre la nomina di un consulente tecnico in mediazione (C.T.M.) che aiuti a orientare la decisione sulle scelte tecniche;
- nei casi di particolare rilevanza della potenziale controversia, chiedere l’intervento dell’Avvocatura dello Stato (che in ogni caso non potrà mai sostituirsi ma semplicemente affiancare il funzionario della PA);· considerare che, qualora la PA non utilizzi l’istituto della mediazione, la spesa pubblica potrebbe rivelarsi maggiore, laddove risulti la responsabilità ab origine dell’amministrazione.