29 Giugno 2020

Onere della prova e proprietà del sottosuolo

Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, n.779
“ […] la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo, a norma dell’art. 840 c.c.,
salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di quest’ultimo oppure che detta
proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo”.
La prova incombe “[…] su chi assume la proprietà separata del sottosuolo (cfr. Cass.
3317/1968) così come appare corretto ritenere che l’oggetto della prova sia l’atto di
trasferimento separato del sottosuolo proveniente da colui che, mediante successive atti di
trasferimento, abbia trasferito a terzi la titolarità del suolo”
Fonte: estratto motivazione sentenza
Il principio enunciato dalla Corte Suprema, a tenore del quale, ai sensi dell’art. 840 c.c., la
proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo, salvo che il titolo di acquisto di
quest’ultimo deponga in senso contrario oppure che la titolarità del sottosuolo spetti ad
altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo trova conferma nella
giurisprudenza dominante (cfr. Cass. 3989/2001; Cass 12983/2002).
Appare pertanto condivisibile ritenere che la prova spetti a chi professa la proprietà
separata del sottosuolo (cfr. Cass. 3317/1968) così come appare corretto individuare
l’oggetto della prova nell’atto di trasferimento separato del sottosuolo proveniente da colui
che abbia trasferito a terzi la titolarità del suolo.

Avvocato Stefano Fedel